Si applica l’aliquota IVA agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili elencati di seguito:
- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
- Certificato di Invalidità Civile o in alternativa di Handicap (Legge 104/92), rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio)
- Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico.
Senza la prescrizione autorizzativa non può mai essere concessa l’IVA agevolata.
Chi la concede, “accontentandosi” magari del solo Certificato di Invalidità o di Handicap, commette un illecito che è sanzionabile, in caso di controllo, dagli organi competenti.
COSA DEVE RICHIEDERE IL COMMERCIANTE AL DISABILE O AL SUO FAMILIARE?
- Originale o copia autenticata di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente; si tratta del comune certificato di Invalidità Civile o di Handicap rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale competente; il documento può anche non essere recente; è bene ricordare che l’agevolazione spetta solo nel caso di disabilità motoria, del linguaggio o sensoriale (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio).
- Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell’ASL di appartenenza; tale documento deve precisare che il prodotto per cui si chiede l’agevolazione è effettivamente necessario a quel disabile per migliorare o garantire la sua possibilità di integrazione o autonomia personale. Non è accettabile una certificazione rilasciata da medici, anche se specialisti, non dipendenti dall’ASL; anche se non espressamente previsto dalla normativa, è opportuno farsi rilasciare dall’acquirente una dichiarazione (firmata in carta semplice) in cui si attesti di avere i titoli per godere dell’agevolazione IVA.
- Infine, Sulla relativa fattura va riportata la seguente annotazione: “Aliquota IVA al 4% ai sensi dell’articolo 1 e 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 Dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 Febbraio 1997, n. 30)”.